mercoledì 25 aprile 2012

Metodo Barricelli-Soldà




METODO  BARRICELLI – SOLDA’
Metodo impiegato per la realizzazione della compartimentazione di galleggiabilita’ e per l’individuazione delle marche di compartimentazione.Quessto metodo una volta stabilita la posizione del galleggiamento di compartimentazione richiede la conoscenza dei seguenti elementi:LA LINEA LIMITE-LA PERMEABILITA’ DEGLI SPAZI INTERNI DELLA NAVE-IL CRITERIO DI SERVIZIO- IL FATTORE DI COMPARTIMENTAZIONE.Il metodo consiste nel calcolare in un primo tempo la lunghezza(lunghezza primitiva di allagamento)che,in corrispondenza di ogni sezione trasversale della nave ,un compartimento completamente vuoto deve possedere affinché,una volta allagato fino a raggiungere la linea limite,non risulti compromessa la galleggiabilita’ della nave.Tale ricerca viene effettuata considerando che il volume di acqua, che puo’ penetrare in un compartimento nelle condizioni indicate, è fornito dalla differenza  tra il volume della carena dritta isocarenica alla carena limite e quello della nave col galleggiamento al  bordo libero.I valori in tal modo trovati permettono di costruire un diagramma(a) che si sviluppa per la lunghezza della nave per lunghezza della nave,intorno alla sua sezione trasversale centrale e che prende il nome di DIAGRAMMA DELLE LUNGHEZZE PRIMITIVE DI ALLAGAMENTO.I punti di questo diagramma avranno per ordinate la massima lunghezza teoricamente allagabile intorno alle corrispondenti sezioni,e per ascissa  la distanza dei relativi baricentri alla sezione trasversale precedentemente indicata.Da questo diagramma,allungandone in proporzione le ordinate per tener conto della permeabilita’ degli spazi interni della nave,se ne ricava un secondo detto :DIAGRAMMA DELLE LUNGHEZZE ALLAGABILI(b) e da questo,moltiplicandone la ordinate per il fattore di compartimentazione si ricava il diagramma detto delle LUNGHEZZE AMMISSIBILI,le cui ordinate indicano in ogni punto la massima lunghezza che praticamente puo’ avere intorno a quel punto un compartimento(c).Quest’ultimo diagramma è utilizzato per stabilire la posizione delle paratie stagne;posizione che viene individuata dall’altezza di quei triangoli iscosceli  che è possibile tracciare su di esso e che rispondono  alle condizioni :1) di avere per base una lunghezza eguale,o inferiore,a quella ammissibile misurata,nella scala delle ascisse; 2)di avere per altezza la stessa lunghezza misurata nella scala delle ordinate;3)di presentare i vertici al disotto della curva delle lunghezze ammissibili.Tale metodo viene utilizzato anche per stabilire la posizione delle marche di compartimentazione relative ai diversi criteri di servizio accertati per una nave di cui si conosce la disposizione delle paratie stagne.Questa ricerca viene eseguita per tentativi  e cioè assumendo alcuni galleggiamenti di prova  e verificando,tracciata per essi le curve delle lunghezze ammissibili,se risulta soddisfatta la condizione di galleggiabilita’.I galleggiamenti,che per ogni criterio di servizio,rispondono a tale requisito e occupano le posizioni piu’ alte, individuano quelli delle marche cercate.



Dalla SOLAS :


Regola 4
Lunghezza allagabile nelle navi da passeggeri
1 La lunghezza allagabile in ciascun punto della lunghezza di una nave deve essere
determinata con un metodo di calcolo che tenga in considerazione la forma, l'immersione e le
altre caratteristiche della nave considerata.
2 In una nave col ponte delle paratie continuo, per lunghezza allagabile in un determinato
punto si intende la massima parte di lunghezza della nave, avente il suo centro nel punto
considerato, che può essere allagata nelle ipotesi indicate nella Regola 5 senza che la nave si
immerga oltre la linea limite.
3.1 In una nave con il ponte delle paratie discontinuo, la lunghezza allagabile in un qualsiasi
punto può essere determinata assumendo una linea limite continua che non sia in alcun punto a
meno di 76 mm sotto la faccia superiore del ponte (a murata) fino al quale le paratie
corrispondenti ed i fianchi della nave sono mantenuti stagni.
3.2 Quando una parte della linea limite considerata è sensibilmente al di sotto del ponte al
quale arrivano le paratie, l'Amministrazione può autorizzare qualche limitata tolleranza alla tenuta
stagna di quelle parti delle paratie che si trovano al di sopra della linea limite ed immediatamente
al di sotto del ponte più alto.
Regola 5
Permeabilità nelle navi da passeggeri
1.1 Le ipotesi indicate nella Regola 4 si riferiscono alla permeabilità degli spazi al di sotto della
linea limite.
1.2 Nel determinare la lunghezza allagabile, si deve adottare una permeabilità media uniforme
per l'intera lunghezza di ciascuno dei seguenti tratti di scafo al di sotto della linea limite:
.1 il locale macchine, come definito nella Regola 2;
.2 la parte dello scafo a proravia del locale macchine; e
6 Invece delle disposizioni della presente Parte, si possono seguire, se applicate integralmente, le
"Regulations on subdivision and stability of passenger ships as an equivalent to Part B of Chapter II
of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1960", adottate dall'IMO con Risoluzione
A.265(VIII).
Capitolo II-1:Costruzione - Struttura, compartimentazione e stabilità, macchine ed impianti elettrici
PARTE B: Compartimentazione e stabilità
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.3 la parte dello scafo a poppavia del locale macchine.
2.1 La permeabilità media uniforme di tutto il locale macchine deve essere calcolata con la
formula:
                                                                   85 + 10(a-c)/v

dove:

a = volume dei locali per passeggeri, come definiti nella Regola 2, che si trovano sotto la
linea limite entro i limiti del locale macchine;

c = volume degli spazi di interponte adibiti a carico, carbone o provviste, che si trovano al
di sotto della linea limite entro i limiti del locale macchine;

v = volume totale dello spazio del locale macchine al di sotto della linea limite.

2.2 Quando è dimostrato, a soddisfazione dell'Amministrazione, che la permeabilità media,
determinata con calcolo particolareggiato, è inferiore a quella data dalla formula, può essere
assunto il valore ottenuto col calcolo. Per questo calcolo, la permeabilità dei locali per passeggeri,
come definiti nella Regola 2, deve essere assunta eguale a 95; quella degli spazi adibiti a carico,
carbone o provviste eguale a 60; e quella dei doppi fondi e delle cisterne e casse per combustibile
liquido o per altri usi uguale ai valori di volta in volta approvati.
3 Salvo i casi previsti nel paragrafo 4, la permeabilità media uniforme di tutta la parte di
scafo a proravia o a poppavia del locale macchine deve essere calcolata con la formula     
              a
63 + 35 ---
              v
dove:
a = volume dei locali per passeggeri, come definiti nella Regola 2, situati sotto la linea
limite, a proravia o a poppavia del locale macchine;
v = volume complessivo della parte della nave al di sotto della linea limite a proravia o a
poppavia del locale macchine.
4.1 Nel caso di compartimentazione speciale prescritta nella Regola 6.5, la permeabilità media
uniforme per tutta la parte della nave a proravia o a poppavia dello spazio del locale macchine
deve essere:

               b
95 – 35  ---
               v
dove:
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PARTE B: Compartimentazione e stabilità
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b = volume degli spazi situati al di sotto della linea limite e al di sopra dell'orlo superiore dei
madieri, del cielo del doppio fondo o dei gavoni cisterna, a seconda dei casi, adatti ed
usati come spazi per carico, depositi di carbone o combustibile liquido, magazzini, locali
bagagli e posta, pozzi catene e cisterne o casse per acqua dolce, a proravia o a
poppavia del locale macchine; e

v = volume complessivo della parte della nave al di sotto della linea limite a proravia o a
poppavia del locale macchine.

4.2 Nel caso di navi adibite a servizi in cui le stive da carico non siano abitualmente occupate
da considerevoli quantità di carico, nessuna parte degli spazi per il carico deve includersi nel
calcolo di b.
5 Nel caso di sistemazioni fuori dell'usuale, l'Amministrazione può permettere, o richiedere,
un calcolo dettagliato della permeabilità media per le parti della nave situate a proravia o a
poppavia dello spazio del locale macchine. Ai fini di tale calcolo, la permeabilità dei locali per
passeggeri, come definiti nella Regola 2, deve essere assunta eguale a 95, quella dei locali
contenenti macchinario eguale a 85, quella di tutti gli spazi adibiti a carico, carbone e provviste
eguale a 60, e quella dei doppi fondi, delle cisterne e casse per combustibili liquidi o per altri usi ai
valori di volta in volta approvati.
6 Se un compartimento di interponte, compreso tra due paratie stagne trasversali, contiene
locali per passeggeri o equipaggio, l'intero compartimento deve essere considerato come locale
per passeggeri, deducendo tuttavia ogni spazio adibito ad altri scopi che si trovi completamente
racchiuso fra paratie di acciaio permanenti. Se, però, il locale per passeggeri o per l'equipaggio
considerato è completamente racchiuso tra paratie di acciaio permanenti, soltanto lo spazio così
racchiuso deve essere considerato come locale per passeggeri.
Regola 6
Lunghezza ammissibile dei compartimenti nelle navi da
passeggeri
1 Le navi devono essere compartimentate il più efficacemente possibile, tenendo conto della
natura del servizio al quale esse sono destinate. Il grado di compartimentazione deve variare in
funzione della lunghezza della nave e del servizio, in modo che il più alto grado di
compartimentazione corrisponda alle navi di maggiore lunghezza adibite in modo prevalente al
trasporto di passeggeri.
2 Fattore di compartimentazione
2.1 La lunghezza massima ammissibile di un compartimento avente il suo centro in qualsiasi
punto della lunghezza della nave è ottenuta moltiplicando la lunghezza allagabile per un opportuno
coefficiente chiamato fattore di compartimentazione.
2.2 Il fattore di compartimentazione dipende dalla lunghezza della nave e, per una data
lunghezza, varia a seconda della natura del servizio cui la nave è destinata. Esso decresce in
modo continuo e regolare:
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.1 all'aumentare della lunghezza della nave, e
.2 da un valore A, applicabile alle navi adibite prevalentemente al trasporto di merci, ad
un valore B, applicabile alle navi adibite prevalentemente al trasporto di passeggeri.
2.3 Le variazioni dei valori A e B sono espresse dalle seguenti formule (1) e (2), nelle quali L
è la lunghezza della nave come definita nella Regola 2:
       58,2
A = ------- + 0,18 (L ³ 131 m)                                                  (1)
       L - 60

       30,3
B =-------- + 0,18 (L ³ 79 m)                                                     (2)
     L - 42

3 Criterio di servizio
3.1 Il fattore di compartimentazione che compete ad una nave di una data lunghezza viene
determinato in base all'indice numerico del criterio di servizio (d'ora in avanti chiamato criterio di
servizio) dato dalle seguenti formule (3) e (4), nelle quali:

Cs = criterio di servizio;

L = lunghezza della nave, in metri, come definita nella Regola 2;

M = volume del locale macchine, in metri cubi, come definito nella Regola 2, con l'aggiunta
del volume dei depositi permanenti di combustibile liquido situati sopra il doppio fondo a
proravia o a poppavia del locale macchine;

P = volume complessivo, in metri cubi, dei locali per passeggeri al di sotto della linea limite,
come definiti nella Regola 2;

V = volume complessivo della nave al di sotto della linea limite, in metri cubi;

P1 = KN
dove:
N = numero dei passeggeri per il quale la nave deve essere abilitata; e

K = 0,056 L.
3.2 Quando il valore KN è maggiore della somma di P e del volume complessivo degli spazi
effettivamente destinati ai passeggeri al di sopra della linea limite, si assumerà per P1 tale
somma, oppure 2/3 di KN se quest'ultimo valore risulta maggiore di detta somma.

Se P1 è maggiore di P:
                                                Cs = 72(M+2P1)/(V+P1-P) (3)
e negli altri casi
                                                      Cs = 72(M+2P)/V (4)
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PARTE B: Compartimentazione e stabilità
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3.3 Per le navi che non hanno il ponte delle paratie continuo, i volumi devono essere
considerati fino alle linee limite effettive usate nel calcolo delle lunghezze allagabili.
4 Regole di compartimentazione delle navi diverse da quelle considerate nel
paragrafo 5
4.1 La compartimentazione a poppavia del gavone di prora per navi di lunghezza uguale o
superiore a 131 m e con criterio di servizio uguale o inferiore a 23 deve essere determinata dal
fattore A dato dalla formula (1); per quelle aventi criterio di servizio uguale o superiore a 123: dal
fattore B dato dalla formula (2); per quelle aventi criterio di servizio compreso fra 23 e 123: dal
fattore F ottenuto per interpolazione lineare fra i fattori A e B usando la formula:
                                                 
                                                         F = A -(A-B)(Cs-23)/100 (5)

Tuttavia, quando il criterio di servizio è uguale o superiore a 45 e contemporaneamente il fattore
di compartimentazione calcolato con la formula (5) è uguale o inferiore a 0,65 ma superiore a
0,50, la compartimentazione a poppavia del gavone di prora deve essere determinata col fattore
0,50.
4.2 Qualora il fattore F risulti inferiore a 0,40 e sia dimostrata, a soddisfazione
dell'Amministrazione, l'impossibilità pratica di applicare tale fattore ad un compartimento
macchine della nave, la compartimentazione di tale compartimento può essere regolata da un
fattore più elevato, che non superi, però, il valore 0,40.
4.3 La compartimentazione a poppavia del gavone di prora, per navi di lunghezza inferiore a
131 m, ma non inferiore a 79 m, aventi criterio di servizio uguale a S, dove
                                                                                   3574 – 25L  
                                                                           S  = -----------------
      13

deve essere determinata da un fattore di compartimentazione eguale all'unità; per quelle aventi
criterio di servizio uguale o superiore a 123, dal fattore B dato dalla formula (2); e per quelle
aventi criterio di servizio compreso fra S e 123, dal fattore F desunto per interpolazione lineare
tra l'unità ed il fattore B mediante la formula


                                                              F = 1 - (1-B)(Cs-S)/(123-S)                                          (6)


4.4 La compartimentazione a poppavia del gavone di prora per navi di lunghezza inferiore a
131 m ma non inferiore a 79 m con criterio di servizio minore di S e per tutte le navi di lunghezza
inferiore a 79 m deve essere determinata da un fattore di compartimentazione eguale all'unità, a
meno che non venga dimostrato, a soddisfazione dell'Amministrazione, sia nell'uno che nell'altro
caso, che in qualche parte della nave è praticamente impossibile applicare tale fattore, nel qual
caso l'Amministrazione può accordare delle tolleranze nella misura che ritiene giustificata, tenuto
conto di tutte le circostanze.
4.5 Le disposizioni del paragrafo 4.4 si applicano anche a navi di qualsiasi lunghezza
autorizzate a trasportare un numero di passeggeri maggiore di 12, ma non maggiore del minore
dei due valori seguenti
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                                                             L 2 /650    oppure     50

5 Norme di compartimentazione particolari per le navi che soddisfano la Regola
III/21.1.2
5.1.1 Nel caso di navi prevalentemente adibite al trasporto di passeggeri, la compartimentazione
a poppavia del gavone di prora deve essere determinata dal fattore 0,50 o da un fattore
determinato conformemente ai paragrafi 3 e 4, se inferiore a 0,50.
5.1.2 Nel caso di navi del genere, aventi una lunghezza inferiore a 91,5 m, l'Amministrazione, se
riconosce la pratica impossibilità di attenersi per un compartimento al fattore summenzionato, può
permettere che la lunghezza di tale compartimento sia determinata da un fattore più elevato,
purchè il fattore assunto sia quello più basso praticamente e ragionevolmente consentito dalle
circostanze.
5.2 Nel caso di navi di lunghezza inferiore o no a 91,5 m, se la necessità di trasportare notevoli
quantitativi di merce non permette in pratica di richiedere che la compartimentazione a poppavia
del gavone di prora sia determinata da un fattore non superiore a 0,50, il grado di
compartimentazione applicabile deve essere determinato conformemente a quanto disposto dai
successivi sottoparagrafi da .1 a .5, rimanendo inteso che, ogniqualvolta l'Amministrazione
ritenga che sotto qualche aspetto la loro rigida applicazione non sia ragionevole, può essere
consentita una diversa sistemazione delle paratie stagne che risulti giustificata dalle circostanze e
che non diminuisca l'efficacia complessiva della compartimentazione.
.1 Devono essere applicate le disposizioni del paragrafo 3 relative al criterio di servizio
con l'eccezione che, nel calcolo di P1, K deve avere il seguente valore:
- per i passeggeri con posto in cuccetta, il maggiore fra il valore determinato dal
paragrafo 3 e il valore 3,5 m3;
- per i passeggeri non aventi posto in cuccetta, il valore 3,5 m3.
.2 Il fattore B indicato nel paragrafo 2 deve essere sostituito dal fattore BB, calcolato
con la formula seguente:
                                  17,6
                      BB = --------- + 0,20            (L ≥ 55 m)
                                 L – 33


.3 La compartimentazione a poppavia del gavone di prora per navi di lunghezza eguale
o superiore a 131 m e con criterio di servizio eguale od inferiore a 23, deve essere
determinata dal fattore A dato dalla formula (1) del paragrafo 2.3; per quelle aventi
criterio di servizio eguale o superiore a 123, dal fattore BB dato dalla formula del
paragrafo 5.2.2; e per quelle aventi criterio di servizio compreso fra 23 e 123, dal
fattore F ottenuto per interpolazione lineare tra i fattori A e BB con l'impiego della
seguente formula:
                                             F = A - (A-BB)(Cs-23)/100


Tuttavia, se il fattore F così ottenuto è inferiore a 0,50, il fattore da assumere deve
essere o 0,50 o il fattore calcolato secondo le disposizioni del paragrafo 4.1,
assumendo il minore dei due.
Capitolo II-1:Costruzione - Struttura, compartimentazione e stabilità, macchine ed impianti elettrici
PARTE B: Compartimentazione e stabilità
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.4 La compartimentazione a poppavia del gavone di prora per navi di lunghezza
inferiore a 131 m ma non inferiore a 55 m e con criterio di servizio eguale a S1, dove
                                                                     
                                                                3712 – 25L
                                                     S1 =   -----------------
                                                                        19

deve essere determinata da un fattore eguale all'unità; per quelle aventi criterio di
servizio eguale o superiore a 123, dal fattore BB dato dalla formula riportata nel
paragrafo 5.2.2; per quelle aventi criterio di servizio compreso fra S1 e 123 dal
fattore F ottenuto per interpolazione lineare tra l'unità ed il fattore BB, usando la
formula:

                                           F = 1 - (1-BB)(Cs-S1)/(123-S1)


Tuttavia, se in ciascuno degli ultimi due casi il fattore così ottenuto è inferiore a 0,50,
la compartimentazione può essere determinata da un fattore non superiore a 0,50.
.5 La compartimentazione a poppavia del gavone di prora per navi di lunghezza
inferiore a 131 m, ma non inferiore a 55 m, con criterio di servizio inferiore a S1,
come pure quella per navi aventi lunghezza inferiore a 55 m, deve essere
determinata da un fattore eguale all'unità; tuttavia, se viene dimostrata, a
soddisfazione dell'Amministrazione, la pratica impossibilità di attenersi a tale fattore
per compartimenti particolari, l'Amministrazione può accordare delle tolleranze per
quanto si riferisce a questi compartimenti, tenuto conto di tutte le circostanze, a
condizione che il compartimento estremo di poppa ed il maggior numero possibile dei
compartimenti prodieri (compresi tra il gavone di prora e l'estremità poppiera del
locale macchine) abbiano una lunghezza che non superi la lunghezza allagabile.
5.3 Nel tracciare le curve delle lunghezze allagabili, devono essere seguite le norme speciali
riguardanti la permeabilità date della Regola 5.4.
5.4 Non è necessario che vengano soddisfatte le prescrizioni del presente paragrafo se
l'Amministrazione ritiene che, tenuto conto della natura e delle condizioni dei viaggi da compiere,
sia sufficiente la rispondenza alle altre prescrizioni del presente Capitolo e del Capitolo II-2.
Regola 7
Norme particolari relative alla compartimentazione delle
navi da passeggeri
1 Quando in una o più parti della nave le paratie stagne si estendono ad un ponte più alto che
nel resto della nave, e si desidera, nel calcolo della lunghezza allagabile, sfruttare questa più alta
estensione delle paratie, possono essere usate linee limite separate per ciascuna di tali parti della
nave, purchè:
.1 i fianchi della nave si estendano per tutta la lunghezza della nave stessa fino al ponte
corrispondente alla linea limite più alta, e tutte le aperture sul fasciame esterno al di
sotto di questo ponte, per tutta la lunghezza della nave, siano considerate, ai fini della
Regola 17, come se fossero al disotto della linea limite; e
Capitolo II-1:Costruzione - Struttura, compartimentazione e stabilità, macchine ed impianti elettrici
PARTE B: Compartimentazione e stabilità
53
.2 ciascuno dei due compartimenti contigui allo "scalino" del ponte delle paratie sia nei
limiti della lunghezza ammissibile corrispondente alla rispettiva linea limite; e, inoltre,
la lunghezza complessiva di detti due compartimenti non superi il doppio della
lunghezza ammissibile calcolata in base alla più bassa delle due linee limite.
2.1 Un compartimento può oltrepassare la lunghezza ammissibile stabilita dalle prescrizioni
della Regola 6, purchè la lunghezza complessiva di ciascuna coppia di compartimenti contigui con
le quali il compartimento in questione è in comune non superi il minor valore tra la lunghezza
allagabile e il doppio della lunghezza ammissibile.
2.2 Qualora uno dei due compartimenti adiacenti si trovi nel locale macchine mentre l'altro ne
resti fuori e la permeabilità media della parte di nave nella quale il secondo è situato sia diversa
da quello del locale macchine, la lunghezza complessiva dei due compartimenti deve essere
corretta, prendendo per base la permeabilità media delle due parti della nave in cui i
compartimenti in questione sono situati.
2.3 Qualora i due compartimenti adiacenti abbiano fattori di compartimentazione diversi, la
lunghezza complessiva di questi due compartimenti deve essere determinata in proporzione.
3 Nelle navi di lunghezza uguale o superiore a 100 m, una delle paratie principali trasversali
a poppavia del gavone di prora deve essere sistemata ad una distanza dalla perpendicolare avanti
non maggiore della lunghezza ammissibile.
4 Una paratia trasversale principale può avere un recesso purchè ogni parte del recesso sia
compresa tra due superfici verticali, situate ai lati della nave e ad una distanza dal fasciame
esterno uguale ad un quinto della larghezza della nave stessa come definita nella Regola 2,
misurando tale distanza normalmente al piano di simmetria al livello del massimo galleggiamento
di compartimentazione. Qualsiasi parte di recesso oltrepassante i detti limiti deve essere
considerata come uno scalino e sottoposta alle norme del paragrafo 5.
5 Una paratia trasversale principale può avere uno scalino purchè soddisfi ad una delle
seguenti condizioni:
.1 la lunghezza complessiva dei due compartimenti, separati dalla paratia in questione,
non superi il 90% della lunghezza allagabile o il doppio della lunghezza ammissibile;
tuttavia nelle navi aventi un fattore di compartimentazione superiore a 0,9 è
sufficiente che la lunghezza complessiva dei due compartimenti in questione non
superi la lunghezza ammissibile;
.2 in corrispondenza dello scalino sia assicurata una compartimentazione addizionale
atta a garantire lo stesso grado di sicurezza dato da una paratia piana;
.3 il compartimento sul quale lo scalino si estende non superi la lunghezza ammissibile
corrispondente ad una linea limite presa 76 mm al di sotto dello scalino.
6 Quando una paratia trasversale principale ha un recesso o uno scalino, nello studio della
compartimentazione essa deve essere sostituita da una equivalente paratia piana.
7 Se la distanza tra due paratie trasversali principali adiacenti o tra le loro equivalenti paratie
piane, ovvero tra due piani trasversali passanti tra le parti a scalino più ravvicinate delle due
paratie, è minore della più piccola delle due lunghezze seguenti: 3 m più il 3% della lunghezza
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PARTE B: Compartimentazione e stabilità
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della nave, ovvero 11 m, una sola di queste paratie è considerata come facente parte della
compartimentazione della nave conformemente alle prescrizioni della Regola 6.
8 Quando un compartimento stagno principale trasversale ha una propria suddivisione e può
essere dimostrato, a soddisfazione dell'Amministrazione, che, nell'ipotesi di qualunque avaria
laterale estendentesi per la minore delle due lunghezze seguenti: 3.0 m più il 3% della lunghezza
della nave, ovvero 11 m, il volume del compartimento principale non risulterebbe allagato per
intero, può essere concessa una proporzionale tolleranza nella determinazione della lunghezza
ammissibile che sarebbe altrimenti richiesta per quel compartimento. In tal caso il volume
dell'effettiva riserva di galleggiabilità attribuita al fianco non danneggiato non deve essere
maggiore di quello assunto per il fianco danneggiato.
9 Quando il fattore di compartimentazione richiesto è uguale o inferiore a 0,50, la lunghezza
complessiva di due qualsiasi compartimenti contigui non deve superare la lunghezza allagabile.




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